SOSTA: Perché sarebbe “esagerato”, “rigido” e “legalista” chi, con diritto, chiede il rispetto delle leggi divine e canoniche?

di Pierfrancesco Nardini

C’è chi continua a rispondere “esagerato”, “rigido”, “legalista” (e tanto altro) al cattolico che evidenzia problemi all’interno della Chiesa.

Probabilmente lo faranno ancora dopo queste poche righe, ma l’episodio che si racconta è, a nostro sommesso avviso, un esempio chiarissimo di questi problemi.

C’è un fedele che, entrato in un confessionale, ne è uscito senza l’assoluzione, ossia il sacerdote non ha proprio recitato la formula dell’assoluzione, “Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Cosi sia” (cf. Catechismo San Pio X, n. 380).

È essere “esagerato”, “rigido” e “legalista” notare che quella Confessione è invalida?

L’assoluzione è «la sentenza con cui il sacerdote, in nome di Gesù Cristo, rimette i peccati al penitente» (n. 380 citato) ed è elemento fondamentale per la validità di questo sacramento: «per la validità è necessario che sia pronunciata con la voce e che la persona sia presente» (Padre Giuseppe Casali, Somma di Teologia Dogmatica, Ed. Regnum Christi, 1956; l’attuale CIC stabilisce che «la confessione individuale e integrale e l’assoluzione costituiscono l’unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa», Can. 960).

Il ministro deve quindi necessariamente recitare quella formula, a voce e in presenza del fedele, non basta pensarla o recitarla quando il penitente è già andato via. «Sarebbe invalida perciò l’assoluzione data per telefono o per televisione», scrive Padre Casali (op. cit.).

Se un avvocato eccepisce la nullità di un atto della controparte, nessuno gli contesta di essere “esagerato”, “rigido” e “legalista”, anzi gli si fanno i complimenti (si spera!) perché ha fatto bene il suo lavoro. Così come non viene in tal modo appellato (si spera!) il cittadino che chiede la corretta applicazione di una legge (ad es. il rispetto del divieto di parcheggio in aree riservate agli invalidi).

Perché sarebbe invece “esagerato”, “rigido” e “legalista” chi, con diritto, chiede il rispetto delle leggi divine e canoniche? Perché sarebbe “legalista” quel fedele che ha subìto una Confessione invalida?

Che differenza c’è tra gli esempi fatti e il caso in questione? Non ci sarebbe sempre un danno?

L’unica differenza che si trova è quella della maggior gravità del danno subìto dal fedele.

Subìto, sì. Perché la Confessione è l’unico modo (cf. Catechismo San Pio X, n. 355) per riacquistare lo stato di grazia, perduto con il peccato mortale (cf. Catechismo San Pio X, n. 146). Invalido il sacramento, peccato non rimesso, danno subìto.

Se sappiamo questo e se conosciamo la maggior infinita importanza della vita eterna e di come la vivremo (Paradiso o Inferno, non è una piccola differenza per noi), capiremo anche che differenza di gravità ci sia fra i danni elencati.

La mancata eccezione dell’avvocato comporta un danno materiale, quindi limitato, ossia finito nel tempo, che si esaurisce in un determinato periodo (per quanto possa essere in quel momento importante). Anche la mancata applicazione della legge può comportare un danno, anch’esso comunque limitato temporalmente.

La mancata assoluzione e conseguente invalidità della Confessione, in caso di peccato grave, rischia di portare un’anima all’Inferno, o, come minimo, di farla continuare a vivere in stato di peccato mortale (che non è una bella cosa!). È un danno infinito: l’Inferno è eterno.

Non sembra possibile anche l’ipotesi che il sacerdote in questione abbia valutato non essere peccato quel che gli è stato confessato e quindi non abbia ritenuto di dare l’assoluzione per mancanza di materia.

Il fedele, infatti, avrebbe avuto contezza della cosa, perché è preciso obbligo del confessore chiarire al penitente di non trovare materia di peccato e quindi di non dover assolverlo.

Se al fedele non è stato detto questo, non ha possibilità di ritenere di non essere in peccato e deve continuare ad attenersi a quelli che erano i motivi per cui è entrato in quel confessionale.

Ora, in conclusione, perché abbiamo detto che questo episodio è emblematico dei problemi nella Chiesa?

Perché è in tutto e per tutto una de-valorizzazione di un sacramento dato direttamente da Cristo (cf. Gv 20, 22-23), fatta da un Suo ministro. Pensiamoci un attimo.

Certamente non vogliamo fare di tutta l’erba un fascio e pensiamo che questo episodio sia limitato a quel sacerdote (e, si spera, a quella Confessione).

Sappiamo però che anche la dannazione di una sola anima è una vittoria del Nemico e che Dio vuole che tutti arrivino al Suo cospetto: non saremo quindi certo noi a non stigmatizzare un episodio solo perché, probabilmente, isolato.

Se un sacerdote non dà l’assoluzione al penitente (o, nel migliore dei casi, non spiega che non c’è peccato e quindi non deve assolverlo), non possiamo certo pensare ad un lapsus, ad una dimenticanza, soprattutto se abituato al confessionale. Ed anche in quel caso sarebbe comunque grave, anche solo per la poca attenzione ad un momento così importante per un’anima che la cosa dimostra.

Viene invece da pensare ad una minore o, addirittura, nulla importanza che lo stesso ha dato (e, probabilmente, dà) a quel sacramento.

Lo scopo della Confessione è, come detto, quello di permettere di redimersi dal peccato e tornare in stato di grazia. Fa la differenza assolvere o meno. Non recitare la formula dell’assoluzione, pur non avendo trovato motivi ostativi ad essa, non può che essere dettato dal non ritenerla decisiva per la vita del penitente.

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