Un avvocato di Palermo scrive al cardinale Bassetti a proposito delle Messe in assenza di fedeli

Alla Cortese attenzione di
S.E.R. Card. Gualtiero Bassetti

e p.c.:
S.E.R. Mons. Corrado Lorefice

Oggetto: S. Messa in presenza dei fedeli

Eminenza Reverendissima,
con decreto del giorno 8.3.2020 (confermato dai successivi dpcm dei 9 e 11.3.2020), il sig. Presidente del Consiglio dei Ministri G. Conte, ritenuta la necessità di «contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19» (coronavirus), ha sospeso (art. 1 lett. i; art. 2 lett. v) le «cerimonie civili e religiose», pur permettendo “l’apertura dei luoghi di culto”, condizionata all’adozione di misure volte ad evitare assembramenti e tali da garantire ai fedeli il rispetto della distanza di almeno un metro tra loro.
S.E.R. Card. De Donatis, recependo l’orientamento della CEI, secondo il quale «l’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe» (comunicato 11/2020), in data 8.3.2020 ha decretato la sospensione delle «celebrazioni liturgiche comunitarie», cioè le «eucaristie feriali e festive etc.», togliendo ai fedeli il conforto irrinunciabile dei sacramenti.
Rispettosamente, si ritiene che le autorità ecclesiastiche – oltre ad aver sottovalutato la perdita generale della fede, al suo punto più basso nella storia bimillenaria del cristianesimo – siano incorse in un vizio d’interpretazione, rimosso il quale si può e si deve riprendere a celebrare la S. Messa in presenza dei fedeli.
Esso consiste nella mancata adozione del criterio interpretativo sistematico, per cui ogni norma deve essere letta alla luce di tutte le altre regolatrici della stessa materia.
Ora, in tema di rapporti tra Stato e Chiesa, viene in considerazione l’art. 7 Cost., il quale stabilisce che «Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani», nonché il c.d. Nuovo Concordato (Accordo di Villa Madama del 1984), il quale contiene (in estrema sintesi) norme di rilievo costituzionale, tra cui:
• art. 2: «La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà…in particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, e di pubblico esercizio del culto. È garantita ai cattolici… la piena libertà di riunione».
• art. 5: «Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica».
Inoltre, l’art. 838 del Codice di Diritto Canonico (espressione della indipendenza e sovranità della Chiesa) stabilisce che spetta «unicamente all’autorità della Chiesa» regolare la Sacra Liturgia.
Pertanto, rileggendo i decreti governativi (fonti normative secondarie) alla luce delle superiori norme regolatrici dei rapporti tra Stato e Chiesa (di rilievo costituzionale) – che non possono essere svuotate di contenuto proprio in ragione dell’interpretazione sistematica ed in considerazione della loro preminenza nella gerarchia delle fonti del diritto italiano – appare evidente che la locuzione cerimonie religiose individua tutte quelle manifestazioni che si svolgono all’esterno delle parrocchie – cortei funebri, feste patronali, processioni etc. – nelle quali è impossibile o estremamente difficile evitare gli assembramenti, e non si riferisce alla celebrazione della S. Messa, poiché:
• essa non è una “cerimonia” ma un rito liturgico;
• lo Stato, ai sensi dei citati articoli del “Nuovo Concordato”, non può interferire nell’esercizio del culto.
Si osservi che la Polonia, che pure registra un’affluenza alla S. Messa quasi doppia rispetto a quella italiana (39% contro 25%)1, ha risolto il problema degli assembramenti moltiplicando le celebrazioni giornaliere, in modo da diminuire la concentrazione dei fedeli e permettere una certa distanza tra loro.
Cosa impedisce l’adozione, anche in Italia, di analoghe soluzioni?
Se possiamo fare la fila col carrello per l’acquisto di beni al supermarket, perché non possiamo farla per ricevere il nostro Salvatore, l’unico vero Bene, nella santa Comunione?
A parere del sottoscritto, considerando il dato italiano della scarsa affluenza domenicale – ed a fortiori settimanale – è possibile celebrare la S. Messa in presenza di fedeli pur adempiendo alle prescrizioni governative, mediante l’adozione – a titolo esemplificativo e non esaustivo – delle seguenti cautele:
• sull’esempio della Polonia, si moltiplichi il numero delle celebrazioni nel corso della giornata, così da permettere ai fedeli presenti in Chiesa di osservare tra loro la distanza minima di un metro;
• si aprano le chiese un’ora prima della S. Messa, e si chiudano le porte al raggiungimento del numero massimo di fedeli (in rapporto alla superficie utile) oltre il quale non è possibile garantire l’osservanza esatta delle disposizioni governative;
• ove le condizioni meteo e gli spazi lo consentano, si celebri all’aperto;
• si ometta il segno della pace.
L’adozione di questi ed altri accorgimenti consentirà di «aprire, anzi spalancare le porte» della Sposa di Cristo, di far partecipare i fedeli al Santo Sacrificio della Messa ed attingere tesori di Grazia dal S. Cuore trafitto di Cristo, unico nostro Redentore, che può salvarci dal peccato e da ogni infermità spirituale e fisica, incluso il coronavirus.
Con osservanza,
Palermo, lì 22.3.2020
Avv. Roberto De Petro

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3 Comments on "Un avvocato di Palermo scrive al cardinale Bassetti a proposito delle Messe in assenza di fedeli"

  1. Carla D'Agostino Ungaretti | 24 Marzo 2020 at 16:35 | Rispondi

    L’Avvocato ha ragione.

  2. Sono d’accordo.

  3. Sono d accordo….la Pasqua potrebbe essere, osservando tutte le restrizioni del caso, un modo per prendere vigore da tanti.punti di vista

Rispondi a Agostino Annulla risposta

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