C’è un rapporto tra Kant e il positivismo giuridico?

1.Immanuel Kant (1724-1804) afferma che la verità in sé non si può conoscere; ciò che si conoscere è solo la “verità” così come appare all’uomo. E’ evidente che tale convinzione avrebbe influito anche in campo giuridico, per cui per Kant la legge non sarebbe sostanziata dai contenuti, bensì solo dalla forma.

2.Molto tempo dopo, l’austriaco Han Kelsen (1881-1973), padre del positivismo giuridico, affermerà che l’esattezza della legge non starebbe nella sua adesione al vero, bensì nella sua approvazione e nella sua correttezza procedurale. Kelsen ritiene che l’ordinamento giuridico sia una sorta di costruzione a gradini, al vertice vi sarebbe una norma fondamentale, la quale sarebbe capace di vincolare all’obbedienza al potere costituito ed effettivo. Attenzione: Kelsen non dice: al “potere gusto”, ma solo al “potere costituito ed effettivo”. “Costituito” vuol dire “in vigore”, “effettivo” che “sa farsi valere”. Per Kelsen, a partire da questa norma fondamentale dovrebbe essere costruito, a seconda di una serie di giudizi ipotetico-deduttivi, tutto l’ordinamento delle leggi fino ad arrivare alle norme più elementari.

3.Tornando a Kant, diventa dunque difficile poter negare che alla base delle convinzioni su cui regge il positivismo giuridico non ci siano influenze del pensiero del filosofo di Konigsberg. Queste influenze ci sono eccome, per il motivo che abbiamo detto prima: la legge si deve fondare sulla forma e non sul contenuto, perché kantianamente ciò che si può conoscere è solo la forma ma non la sostanza, il fenomeno e non il noumeno.


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