Perché non si deve confondere il principio della libertà religiosa con quello della “non costrizione religiosa”?

1.Il principio della libertà religiosa e quello della non costrizione religiosa non vanno confusi. Il primo è scorretto e va contro l’insegnamento perenne della Chiesa; il secondo è autenticamente cattolico.

2.Il principio della libertà religiosa afferma che ogni religione (vera o falsa che sia), così come ogni appartenente ad una determinata religione (vera o falsa che sia), avrebbero il diritto di esistere (per quanto riguarda la religione) e di professare pubblicamente il credo religioso (per quanto riguarda l’appartenente). Si tratta né più né meno di un vero e proprio diritto all’errore. Pio IX: in Quanta cura e nel Syllabus (1864) afferma che la libertà religiosa in foro esterno “è contraria alla dottrina della Sacra Scrittura, della Chiesa e dei Santi padri ecclesiastici” e che “lo Stato ha il dovere di reprimere i violatori della Religione cattolica con pene specifiche.” Pio XII, nel Discorso ai Giuristi Cattolici Italiani (6.12.1953), insegna: “(…) ciò che non risponde a verità non ha oggettivamente nessun diritto né all’esistenza, né alla propaganda, né all’azione”.

3.Veniamo adesso al principio della non costrizione religiosa. E’ ovvio che cattolicamente non si può mai accettare di forzare la coscienza individuale all’accettazione del vero. A tal riguardo il famoso gesuita padre Messineo (1897-1978) con poche e semplici parole ci fa capire come i due imperativi (non riconoscere alcun diritto all’errore e il dovuto rispetto della libertà della dignità personale) si possano coniugare. Egli scrive: “Noi vorremmo domandare ai sostenitori dei diritti della coscienza soggettiva che cosa risponderebbero a un amico che si presentasse in casa loro e li invitasse ad uscire, perché ha la certezza soggettiva che quella casa gli appartenga. Indubbiamente lo consegnerebbero in mano alla polizia, se non addirittura ai custodi del manicomio. Come si spiega questo comportamento se la coscienza soggettiva (anche se erronea) ha il diritto di farsi valere? Si spiega perfettamente dalla natura delle relazioni sociali, le quali si fondano nel diritto obiettivo, dinanzi al quale deve battere in ritirata qualsiasi personale persuasione.” Poi aggiunge: (…) l’accettazione della verità deve essere spontanea: la forza o la costrizione possono produrre un conformismo esterno, non mai l’adesione spirituale a una dottrina (…). Ne deriva allora che colui il quale si trova nell’errore, specialmente se in buona fede, ha il diritto di non soffrire violenza esterna o pressione morale, dirette a fargli cambiare opinione o professione religiosa (…). Diritto di libertà interiore, che esclude categoricamente ogni tirannia esercitata sulle coscienze, così nel campo politico come nel campo religioso, ma diritto non dell’errore, bensì della persona umana, nella sua dignità di essere razionale, nella quale si trova saldamente.” (La libera ricerca della verità, in La Civiltà Cattolica, IV (1950), p.57).

3.Rimane ancora aperta una questione. Se le cose stanno in questi termini, lo Stato cattolico implicherebbe anche l’impedimento completo di ogni manifestazione pubblica di religiosità erronee? Non è detto. In vista del bene della Chiesa e dello Stato, lo Stato cattolico può anche deliberare leggi che si ispirino a tolleranza nei confronti delle false religioni. Ciò può accadere per evitare mali peggiori come lo scandalo o il dissidio civile. Ci dice Pio XII sempre nel suo discorso ai partecipanti della Unione Giuristi Cattolici Italiani (6.12.1953): “Il dovere di reprimere le deviazioni morali e religiose non può essere un’ultima norma di azione. Esso deve essere subordinato a più alte e più generali norme, le quali in alcune circostanze permettono, ed anzi fanno forse apparire come il partito migliore, il non impedire l’errore per promuovere un bene maggiore. Con questo sono chiariti i due princìpi, dai quali bisogna ricavare nei casi concreti la risposta alla gravissima questione circa l’atteggiamento del giurista, dell’uomo politico e dello Stato sovrano cattolico riguardo ad una formula di tolleranza religiosa e morale dal contenuto sopra indicato (…) Primo: ciò che non risponde alla verità e alla norma morale, non ha oggettivamente alcun diritto né alla esistenza, né alla propaganda, né all’azione (è ciò che abbiamo citato prima). Secondo: il non impedirlo per mezzo di leggi statali e di disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell’interesse di un bene superiore e più vasto.”

4.Un’ultima precisazione su questo punto. Ci riferiamo alla falsa obiezione della necessità contestuale della libertà religiosa, da intendere ovviamente come diritto di ogni religione indipendentemente se sia vera o meno. Alcuni affermano che, oggi come oggi, la Chiesa non può che parlare positivamente della libertà religiosa per non trovarsi spiazzata in casi di evidente persecuzione contro i cristiani. In realtà, un tale argomento non regge e può essere pericoloso. Citiamo delle interessanti parole del grande teologo padre Reginald Garrigou-Lagrange (1877-1964): “Possiamo fare (…) della libertà religiosa un argomento ‘ad hominem’ contro coloro che, pur proclamando la libertà di religione, perseguitano la Chiesa (stati laici e socialisti), o ostacolano il suo culto, direttamente o indirettamente (stati comunisti, islamici, ecc.). Questo argomento ‘ad hominem’ è giusto e la Chiesa non lo respinge, usandolo per difendere efficacemente il proprio diritto alla libertà. Ma non ne consegue che la libertà religiosa, considerata in se stessa, sia per i cattolici sostenibile in linea di principio, perché è intrinsecamente assurdo ed empio che la verità e l’errore debbano avere gli stessi diritti.”

5.Per concludere: come la mettiamo con la libertà di parola? Tale principio non può mai intendersi in senso assoluto. Anche nei contesti liberali non si può dire tutto. Per esempio, anche in un contesto liberale si potrebbe parlare a favore della pedofilia o della criminalità? La libertà di parola non può fondarsi su se stessa, bensì sempre sulla Verità e il Bene.


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1 Comment on "Perché non si deve confondere il principio della libertà religiosa con quello della “non costrizione religiosa”?"

  1. Giovanni Di Guglielmo | 13 Novembre 2025 at 13:56 | Rispondi

    Quindi in base al principio che la libertà religiosa è un errore non si possono costruire moschee, ma in base al principio della non-costrizione non si può impedire di andare a pregare in moschea. Mi sembra ci sia una contraddizione…

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